Art. 85.
1. L'articolo 166 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 166. - (Notificazioni all'imputato infermo di mente). - 1. Se l'imputato si
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trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale».